Art. 2.

      1. Le università popolari hanno come scopo statutario la promozione culturale dei propri soci e in particolare il mantenimento e la tutela del ruolo attivo degli anziani, dei lavoratori, degli stranieri e delle fasce socialmente deboli promuovendone l'inserimento nella vita socio-culturale della comunità di riferimento, attraverso:

          a) l'attuazione di corsi, laboratori, lezioni, conferenze e altre attività culturali collegate o collaterali;

          b) la promozione di studi e ricerche mirati al confronto tra le culture e le generazioni;

          c) la gestione delle attività di formazione permanente mirate allo sviluppo dell'autonomia intellettuale e culturale dei propri soci;

          d) l'organizzazione di servizi che affiancano e integrano la didattica tradizionale quali biblioteche, videoteche, emeroteche e altre strutture multimediali, nonché di viaggi, visite guidate e corsi di didattica in loco.